Cos’è l’istituto della rappresentazione e quando opera?

La rappresentazione è un istituto giuridico che opera nell’ambito del diritto successorio, regolato principalmente dagli articoli 467 e 468 del codice civile italiano.

Nel dettaglio:

Art. 467 c.c.:La rappresentazione fa subentrare i discendenti (legittimi e naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.

Art. 468 c.c.:La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli (legittimi, legittimati) anche adottivi, [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto] del defunto, e, nella linea collaterale [75 c.c.], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità [479, 519 c.c.] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa [463 c.c.]”.

 

Lo scopo della norma è di consentire ai discendenti di un erede defunto di ricevere la quota che sarebbe spettata al loro genitore se questo fosse stato in vita.

La rappresentazione prevede, quindi, il subentro di un soggetto (rappresentante)  nel luogo e nel grado del suo ascendente (rappresentato)   in relazione ad una successione ereditaria o all’acquisto di un legato, nel caso in cui:

quest’ultimo non possa per:

  1. commorienza (art. 4 del codice civile);
  2. premorienza;
  3. assenza (art. 48 del codice civile);
  4. indegnità (art. 463 del codice civile);
  5. prescrizione o decadenza dal diritto di accettare l’eredità (artt. 480 e 481 del codice civile);
  6. diseredazione;

 

non voglia per:

  1. rinunzia (art. 519 del codice civile);
  2. accettare l’eredità o il legato.


Nota bene:

la rappresentazione può avere luogo all’infinito, sia in linea retta che in linea collaterale, ma se e solo se
il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del defunto.


 

Esempio pratico:

Luca ha due figlie, Francesca e Giulia, ed è sposato.
Giulia, a sua volta madre di due figlie, muore nel 2021.
Nel 2024 muore il padre Luca.

 

Chiamati all’eredità di Luca sarebbero state le figlie (per 1/3 ciascuno) e la moglie per il restante 1/3.

In questo caso, le figlie di Giulia (rappresentanti), subentrano nella quota ereditaria di 1/3 che sarebbe spettata alla loro madre Giulia (rappresentato), se fosse stata viva alla morte del nonno Luca.

La rappresentazione opera perché il primo chiamato all’eredità sarebbe stata la figlia del defunto (Giulia figlia di Luca).


 

Esempio pratico:

Luca ha due figlie, Francesca e Giulia, ed è sposato.
Nel 2024 Giulia muore.
Il coniuge, cui spetta 1/3 dell’eredità rinuncia all’eredità.

 

In tal caso, la rappresentazione non può operare perché il primo chiamato all’eredità non sarebbe stato né il figlio del defunto, né il fratello, bensì la moglie.

Opera, invece, il c.d. accrescimento, in virtù del quale la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante (in questo esempio 1/2 a ciascun figlio).

 

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