A chi spetta il TFR nell’ipotesi di morte del lavoratore?
Per capire a chi spetta, occorre distinguere tra l’ipotesi del decesso del lavoratore in attività di servizio e il caso del decesso del prestatore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
1. Decesso del lavoratore in attività di servizio
Il TFR non rientra nell’asse ereditario, quindi la relativa corresponsione è indipendente dall’accettazione o dalla rinuncia dell’eredità. Il datore di lavoro dovrà comunicare al Centro per l’impiego l’avvenuta risoluzione del rapporto e le somme maturate dal lavoratore dovranno essere corrisposte ai seguenti soggetti (ex art. 2122 codice civile):
Coniuge del lavoratore defunto (anche all’ex coniuge – a condizione che non si sia risposato e che non percepisca un assegno divorzile);
Figli del lavoratore defunto;
Parenti entro il 3° grado, se conviventi e a carico del lavoratore defunto;
Affini entro il 2° grado, se conviventi e a carico del lavoratore defunto (ovvero i parenti del coniuge).
Qual è il procedimento da seguire per richiedere il TFR?
Gli aventi diritto devono richiedere il TFR con una lettera scritta da inviare al datore di lavoro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, allegando la seguente documentazione:
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- dati del lavoratore (codice fiscale e la sua ultima residenza)
- certificato di morte del lavoratore
- stato di famiglia copia del testamento e, in caso di successione legittima, atto notorio
- documenti dei beneficiari autorizzazione del giudice tutelare (se beneficiari minorenni)
- busta paga o ultima certificazione unica del defunto (se in possesso dei beneficiari)
- dati per ricevere il pagamento
2. Decesso del lavoratore dopo la cessazione dell’attività di servizio
nell’ipotesi in cui il TFR sia stato già erogato, la somma è entrata nell’attivo ereditario, dovrà essere inserito nella dichiarazione di successione e, dunque, dovrà essere ripartito tra tutti gli eredi pro quota.